Regolamenti
Regolamento per il funzionamento del Senato Accademico
(Modificato con deliberazione n. 5 del 22.01.2013, n. 30 del 19.03.2013 e n. 134 del 10.09.2015)
ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Senato Accademico, ai sensi dell’art.56 dello Statuto e secondo le previsioni contenute nel titolo IV del Regolamento Generale di Ateneo.
ART.2
CALENDARIO SEDUTE
Il Senato accademico si riunisce su convocazione del Rettore con cadenza bimestrale, in via ordinaria, o in via straordinaria, anche ad horas, in caso di comprovata urgenza su un solo argomento.
Inoltre il Rettore convoca il Senato su richiesta di un quarto dei componenti.
ART.3
PRESIDENZA DEL SENATO ACCADEMICO
Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore. In caso di impedimento o di assenza del Rettore o nel caso lo stesso si trovi in stato di incompatibilità per un determinato argomento, il Senato Accademico è presieduto dal Prorettore vicario, ai sensi dell’art. 50 dello Statuto, comma 6, lettera a).
In caso di momentaneo impedimento anche del Prorettore, la presidenza è assunta dal membro più anziano per ruolo fra i Proff. ordinari presenti nel Senato Accademico.
ART.4
CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO
Il Rettore convoca il Senato accademico e ne fissa l’ordine del giorno, facendone pervenire comunicazione ai Componenti almeno 7 giorni prima della riunione con posta elettronica a tutti i componenti con relativa richiesta di ricezione, ai rispettivi indirizzi istituzionali. La convocazione, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della seduta è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ateneo.
Il materiale istruttorio relativo alla seduta sarà pubblicato nella sezione del portale di Ateneo riservata ai componenti, almeno due giorni lavorativi prima della data della seduta del Senato. Argomenti non istruiti entro tale scadenza sono rinviati alla successiva riunione del Senato Accademico.
In caso di impossibilità di inviare la convocazione per via telematica, la stessa sarà inviata ai componenti con raccomandata; in caso di impossibilità di inviare anche la documentazione istruttoria, la stessa sarà resa disponibile per la consultazione presso l’ufficio organi collegiali. Argomenti che rivestono particolare carattere di urgenza possono essere integrati nell’o.d.g. già comunicato e la relativa notifica dovrà avvenire almeno 2 giorni lavorativi prima della data di convocazione.
La richiesta di inserimento di uno o più punti all’ordine del giorno può essere avanzata da almeno un quinto dei componenti del Senato Accademico, nel termine di 7 giorni antecedenti la riunione; in caso di argomenti che rivestono particolare carattere di urgenza il termine è ridotto a 2 giorni lavorativi antecedenti la riunione.
La richiesta di cui al comma precedente diviene obbligatoria per il Presidente nella seduta immediatamente successiva. Nel corso della seduta la richiesta di inserimento di un punto aggiuntivo all’o.d.g. può avere luogo solo se è approvata all’unanimità da tutti i Componenti del Senato Accademico.
Il Rettore può proporre la discussione di argomenti che non necessitino, per la rispettiva trattazione, di particolare istruttoria.
L’ordine del giorno sarà redatto secondo il seguente titolario di classificazione:
Approvazione del verbali delle sedute precedenti
1 - Comunicazioni
2 - Ratifica decreti
3 - Programmazione - Linee di indirizzo - Relazioni informative
4 - Atti normativi
5 - Atti di contabilità – Bilancio
6 – Ricerca
7 - Strutture didattiche, di ricerca e di servizio
8 - Studenti – Dottorandi e specializzandi
9 - Personale
10 - Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali
11 - Commissioni di Ateneo – Nomine e designazioni
12 - Elezioni
13 - Intitolazioni di aule, conferimento lauree honoris causa
14 - Interrogazioni e mozioni
ART.5
VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI
Alle riunioni del Senato sono legittimati a partecipare esclusivamente i componenti dell’organo come individuati dallo Statuto dell’Università del Salento, oltre al Prorettore vicario il quale partecipa senza diritto di voto, fatto salvo quanto previsto nel precedente art.3.
Il numero dei presenti non può essere inferiore alla metà più uno, arrotondato per eccesso, del numero dei componenti il collegio.
È consentita la partecipazione in videoconferenza. I componenti interessati potranno avanzare motivata richiesta in casi eccezionali all’ufficio organi collegiali almeno 7 giorni prima della riunione. È compito dell’ufficio organi collegiali allertare la ripartizione informatica – la quale dovrà garantire la fattibilità tecnica del sistema – e comunicare alla stessa ripartizione i nominativi dei componenti che si collegheranno da remoto.
Decorsi 30 minuti dall’ora di convocazione, in mancanza del raggiungimento del numero legale, il Rettore, constatato che la seduta è deserta, la rinvia ad altra data.
I membri elettivi decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate o se viene meno una delle condizioni della loro eleggibilità e sono sostituiti dai primi non eletti.
I membri dimissionari rimangono in carica fino all’accettazione delle dimissioni da parte del Rettore.
La verifica del numero legale può essere chiesta in qualunque momento anche da un solo componente.
Accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta, per non più di 30 minuti.
Se alla ripresa il numero legale non è raggiunto, il Presidente aggiorna la seduta, annunciando la data e l’ora della seduta successiva, con i punti all’ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare. Gli assenti riceveranno tempestiva comunicazione della nuova data.
Le deliberazioni sono valide se vota a favore la maggioranza dei presenti, salvo i casi espressamente previsti nello Statuto.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Nessun componente può prendere parte alla votazione ed alla discussione su questioni che riguardino direttamente la sua persona o suoi parenti e affini entro il quarto grado.
ART.6
INTERVENTI NELLA DISCUSSIONE
Il Presidente dirige la discussione, assicurandone il regolare svolgimento seguendo la sequenza dell’ordine del giorno.
Durante lo svolgimento della seduta, ogni componente ha diritto di intervenire sugli argomenti all’ordine del giorno per un massimo di due interventi per argomento, prenotandosi presso la Presidenza. L’intervento non può superare di norma la durata di 5 minuti. Sono ammesse brevi repliche.
Il Rettore può invitare alla seduta, al fine di illustrare gli argomenti oggetto della deliberazione, esperti o tecnici che si allontaneranno al momento della votazione.
ART.7
EMENDAMENTI
Ciascun componente può proporre emendamenti e proposte alternative alle proposte di delibera che il Presidente pone in votazione. Qualora sia presentata ad una proposta di delibera una pluralità di emendamenti o di proposte alternative, il Presidente pone in votazione, prima quelli che più si allontanano dal testo originario e, in caso di rigetto, via via gli altri, fino all’emendamento più vicino al testo originario; prima gli emendamenti soppressivi, quindi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.
Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
ART.8
MOZIONI
Ciascun componente del Senato Accademico può presentare una mozione scritta.
La mozione deve riportare il testo da sottoporre al voto del Senato Accademico.
La mozione può essere presentata entro il termine di 2 giorni lavorativi antecedenti la riunione.
L’inserimento della mozione nell’ordine del giorno diviene obbligatoria per il Presidente nella seduta immediatamente successiva.
Nel corso della seduta la mozione può essere inserita all’ordine del giorno solo a seguito di votazione unanime di tutti i componenti del Senato Accademico.
ART.9
VOTAZIONI
Il Presidente stabilisce l’ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e proclama il risultato.
Il Senato Accademico approva immediatamente la verbalizzazione dell’esito della votazione e del dispositivo della delibera adottata.
Le votazioni del Senato Accademico avvengono a scrutinio palese per alzata di mano o con procedimento elettronico ad eccezione di quelle relative a valutazioni su persone, per le quali l’espressione di voto deve avvenire a scrutinio segreto.
Ai componenti presenti, collegati in videoconferenza è consentita soltanto la votazione a scrutinio palese, mentre agli stessi non può essere accordata quella a scrutinio segreto stante l’impossibilità di garantire la segretezza del voto.
ART.10
INTERROGAZIONI
Ciascun componente del Senato Accademico può presentare interrogazioni scritte al Rettore su argomenti di pertinenza dell’organo.
Il Rettore dà immediata comunicazione dell’interrogazione presentata ai componenti del Senato Accademico.
Il Rettore fornisce risposta scritta all’interrogazione, dandone lettura nella prima seduta del Senato successiva alla sua presentazione e, successivamente, inviandola ai componenti del Senato Accademico.
Nel caso in cui si tratti di argomenti di particolare complessità, il termine per rispondere all’interrogazione può essere prorogato, con decisione motivata del Rettore, alla seconda riunione del Senato successiva alla sua presentazione.
A seguito della risposta del Rettore l’interrogante può intervenire nel corso della seduta per dichiarare se si ritiene o meno soddisfatto.
ART.11
VERBALE DELLE SEDUTE
Delle sedute del Senato Accademico è redatto verbale, a cura del Direttore Generale, che partecipa alla riunione con funzioni di segretario verbalizzante.
Nel verbale si riportano: ora di inizio e fine, giorno, mese, anno, luogo della riunione; ordine del giorno sul quale il Senato è chiamato a deliberare, il nome dei componenti presenti e dei componenti assenti, giustificati e non giustificati.
Il verbale riporta il testo della delibera, costituita esclusivamente dalle premesse (che riportano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le ragioni dell’amministrazione e le motivazioni dell’organo) e dal dispositivo (riportante la volontà dell’organo), e una sintesi della discussione.
Chiunque intenda fare inserire a verbale una propria dichiarazione o un proprio intervento è tenuto a consegnarne il testo al segretario nel corso della seduta o entro le 48 ore successive.
Nel verbale devono essere inoltre riportati, per ogni deliberazione assunta, il nome dei votanti che hanno espresso voto favorevole, il nome di votanti che hanno espresso voto contrario e di coloro che si sono astenuti, l’esito della votazione e la proclamazione da parte del Presidente, la firma del Presidente e del segretario verbalizzante.
Il verbale è approvato nella seduta successiva a quella a cui si riferisce ed è portato a conoscenza dei componenti dell’organo almeno tre giorni lavorativi prima della seduta in cui verrà presentato per l’approvazione.
Solo in casi motivati il verbale può essere approvato successivamente.
Le delibere di approvazione del verbale delle sedute seguono le regole generali di cui al precedente art. 5 fatta salva la facoltà per i componenti di far constatare a verbale il proprio motivato dissenso.
Le delibere approvate ai sensi dell’art. 9, comma 2, vengono trasmesse agli uffici competenti per l’immediata esecuzione.
Le sedute del Senato Accademico vengono registrate su supporto audiovisivo quale “brogliaccio” ad esclusivo ausilio del segretario verbalizzante, che, pertanto, procede alla relativa distruzione dopo 60 giorni dall'avvenuta redazione e approvazione del verbale.
Le riproduzioni audiovisive non hanno natura di documento amministrativo.
I verbali delle singole sedute sono repertoriati con procedura telematica.
Ciascun Senatore ha accesso al verbale e ad ogni documento, atto e informazione utili all’esercizio delle proprie funzioni.
Il Rettore, predispone una breve sintesi delle decisioni assunte nel corso della seduta del Senato Accademico, dandone comunicazione ai componenti della Comunità Accademica.
La sintesi di cui al comma precedente ha mero valore informativo.
Il verbale del Senato Accademico è accessibile ai componenti della Comunità Accademica tramite l’utilizzo delle proprie credenziali di accesso.
ART.12
COMMISSIONI CONSILIARI
Il Senato, per l’istruzione delle pratiche e per l’esame preventivo delle questioni da sottoporre adelibera, può costituire Commissioni formate da un numero minimo di cinque componenti e, dinorma, non più di sette membri.
I membri delle Commissioni possono essere anche esterni al Senato Accademico ma in tal caso nonpossono essere in numero superiore a quello dei membri interni.
Per le materie di competenza sia del Senato Accademico, sia del Consiglio di Amministrazione,sono istituite le seguenti Commissioni miste:
-Commissione Statuto e Regolamenti, composta dai membri della commissione permanente di cui all’art. 58, commi 2-3-4 dello Statuto, integrata, ai fini dell’istruttoria delle pratiche per gli organi di governo, da n. 3 componenti designati dal Consiglio di Amministrazione e da n.1 componentedesignato dal Senato;
-Commissione Bilancio, composta da n. 3 componenti designati dal Consiglio di Amministrazione, da n. 3 componenti designati dal Senato accademico e da n.1 componente esterno;
-Commissione Diritto allo Studio, composta da n.3 componenti designati dal Senato Accademico, n. 2 componenti designati dal Consiglio di Amministrazione e n.1 componente esterno.
Il coordinatore delle Commissioni miste è nominato dal Rettore.
I componenti delle Commissioni decadono e sono prontamente sostituiti dopo la terza assenza
consecutiva non giustificata.
Ai lavori delle Commissioni possono partecipare gli altri componenti del Senato Accademico.
Il Senato Accademico può istituire commissioni o gruppi di studio in relazione alla trattazione di
argomenti specifici, su problemi non ricorrenti.
Ciascuna Commissione elegge al suo interno il coordinatore ove già non designato dal Senato Accademico.
Le commissioni sono convocate dal coordinatore di propria iniziativa e qualora ne facciano
richiesta almeno due componenti delle stesse.
Ogni Commissione si avvarrà, come segretario, di un dipendente designato dal Direttore Generale.
Le Commissioni hanno natura istruttoria e non costituiscono collegi perfetti.
ART. 13
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico ed è emanato e pubblicato in conformità con le previsioni contenute.